Il processo di Bologna
Introduzione
Il Processo di Bologna è un processo di riforma a carattere europeo che si propone di realizzare uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.
Vi partecipano al momento 47 paesi europei, con il sostegno di alcune organizzazioni internazionali: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakhstan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica ex-Yugoslava di Macedonia,Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
L'obiettivo perseguito è che nel 2010 i sistemi di istruzione superiore dei paesi europei e le singole istituzioni siano organizzati in maniera tale da garantire:
- la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio
- la possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli studi o trovare un'occupazione in un altro paese europeo
- una maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea nei confronti di cittadini di paesi extra europei
- l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo sviluppo economico e sociale dell'Europa
Il processo non si basa su un trattato internazionale a carattere vincolante per i governi dei vari paesi: anche se i ministri responsabili hanno sottoscritto documenti di vario tipo, ciascun paese - e la sua comunità accademica - aderisce liberamente e volontariamente ai principi concordati, sollecitato soltanto dal desiderio di realizzare un obiettivo comune.
Il processo non si propone l'armonizzazione dei sistemi di istruzione europei, ma persegue il mantenimento della loro diversità, sia pur all'interno di una cornice comune; e si impegna a costruire ponti tra paesi e sistemi di istruzione diversi, mantenendone al contempo la specificità.
Il processo si realizza a vari livelli: internazionale, nazionale ed istituzionale.
A livello internazionale i Ministri dell'Istruzione dei paesi partecipanti si incontrano ogni due anni per valutare i risultati raggiunti, formulare ulteriori indicazioni e stabilire le priorità per il biennio successivo. Dopo il primo incontro a Bologna nel 1999, i Ministri si sono riuniti a Praga nel 2001, a Berlino nel 2003 a Bergen nel 2005, a Londra nel 2007, a Lovanio nel 2009. Nei periodi intercorrenti tra le conferenze ministeriali un ruolo fondamentale è svolto dal cosiddetto " Bologna Follow-up Group" (Gruppo dei Séguiti di Bologna), che si riunisce due volte all'anno ed è composto dai rappresentanti di tutti i paesi firmatari e dalla Commissione Europea. Il Consiglio d'Europa, l'EI (Education International Pan-European Structure), l'ENQA (l'associazione delle Agenzie per l'accertamento della qualità), l'ESU (organismo di rappresentanza degli studenti), l'EUA (Associazione delle università europee), l'EURASHE (che rappresenta il settore non-universitario), l'UNESCO-CEPES e Business Europe (la confederazione degli industriali europei) svolgono il ruolo di membri consultivi. Infine, numerosi seminari, detti "di Bologna", vengono organizzati ogni anno in varie sedi europee per discutere i temi connessi al processo, esaminare gli ostacoli ancora esistenti e proporre nuove forme di collaborazione.
Il livello nazionale vede in ciascun paese il coinvolgimento del governo e, in particolare, del Ministro titolare dell'Istruzione superiore, della Conferenza dei Rettori o altre Associazioni di istituzioni di istruzione superiore, delle Organizzazioni studentesche e, in alcuni casi, anche delle Agenzie per l'accertamento della qualità, delle Associazioni imprenditoriali o di altre organizzazioni di rilievo. Molti paesi europei hanno già attuato riforme strutturali dei loro sistemi di istruzione superiore per adeguarsi agli obiettivi di Bologna, mentre altri si preparano a farlo: in alcuni casi questo significa modificare la struttura dei titoli e l'organizzazione dei corsi di studio, in altri introdurre il sistema di crediti europeo o agevolare la mobilità di studenti e laureati.
A livello istituzionale sono stati coinvolti nel processo di riforma Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio e molti altri attori istituzionali, con priorità diverse da paese a paese, da istituzione a istituzione. Occorre sottolineare il ruolo fondamentale delle istituzioni nel Processo di Bologna e affermare con chiarezza che, senza il coinvolgimento diretto e la partecipazione convinta degli accademici, cui spetta la corretta applicazione dei principi europei a livello istituzionale, sarà molto difficile raggiungere alcuni degli obiettivi indicati dai Ministri sin dall'inizio del processo.
La Dichiarazione iniziale firmata a Bologna (1999) enunciava sei obiettivi specifici:
- Adozione di un sistema di titoli facilmente comprensibili e comparabili, anche tramite l'uso del Diploma Supplement
- Adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello
- Adozione di un sistema di crediti didattici - sul modello dell'ECTS
- Promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della circolazione di studenti, ricercatori e personale amministrativo
- Promozione della cooperazione europea nell'accertamento della qualità
- Promozione della necessaria dimensione europea dell'istruzione superiore
Su tali principi si sono espresse nel Messaggio di Salamanca anche le istituzioni europee, rappresentate dalla EUA, le quali, riaffermando la loro autonomia, hanno dichiarato la loro piena disponibilità a perseguirli. A loro volta gli studenti dell'ESIB hanno presentato la Dichiarazione di Goteborg quale loro contributo al successivo incontro dei Ministri.
Dato il carattere dinamico del processo, la Conferenza ministeriale di Praga (2001) lo arricchiva di nuovi obiettivi. In particolare
- alle istituzioni ed agli studenti veniva riconosciuto il ruolo di partner a pieno titolo nel perseguimento degli obiettivi comuni
- veniva riaffermata la dimensione sociale del processo di Bologna
- veniva riaffermato il principio che l'istruzione superiore è un bene pubblico ed una responsabilità pubblica
L'incontro di 40 Ministri a Berlino (2003) ha aggiunto un altro importante obiettivo al Processo di Bologna:
La ricerca ha un ruolo fondamentale nell'istruzione superiore in Europa: lo spazio Europeo dell'Istruzione superiore e lo Spazio Europeo della Ricerca costituiscono i due pilastri di una società basata sulla conoscenza. Occorre quindi andare al di là dei due cicli ed includere un terzo ciclo - il dottorato di ricerca - nel processo di convergenza europea.Sempre a Berlino i Ministri hanno deciso di valutare nel successivo incontro di Bergen i progressi fatti sui tre obiettivi del processo di Bologna identificati come prioritari:
- il sistema a due cicli
- l'accertamento della qualità
- il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio
A tal fine hanno incaricato il Gruppo dei Séguiti di Bologna di realizzare un'analisi comparativa dei risultati ottenuti nei tre settori dai singoli paesi partecipanti e di far effettuare un approfondimento su due temi particolari:
- criteri e linee guida comuni per l'accertamento della qualità, con mandato all' ENQA (European Network of Quality Assurance Agencies)
- uno schema europeo di riferimento per i titoli accademici - basato su carico di lavoro, livello, risultati di apprendimento, competenze e profilo professionale - con mandato ad un apposito gruppo di lavoro
Nell'incontro di Bergen (19-20 maggio 2005) i Ministri hanno recepito il rapporto del Gruppo dei Séguiti sullo stato di avanzamento dei processi di riforma nazionali nelle tre aree identificate come prioritarie, rilevando il progresso fatto ed i problemi ancora da risolvere. Hanno inoltre recepito il documento del gruppo di lavoro sullo Schema europeo di riferimento per i titoli accademici, che comprende tra l'altro i "Descrittori di Dublino", impegnandosi all'elaborazione entro il 2010 di schemi nazionali compatibili con tale schema europeo. Hanno infine adottato i criteri e le linee guida proposte dall'ENQA per l'accertamento della qualità e accolto il principio di un registro europeo delle Agenzie di valutazione sottoposto a verifica nazionale.
Le nuove priorità delineate dai Ministri per il periodo 2005-2007 riguardano:
- la sinergia tra formazione e ricerca e l'organizzazione del dottorato
- la dimensione sociale del Processo di Bologna
- la mobilità di studenti e docenti nell'ambito dei paesi partecipanti
- le relazioni fra lo Spazio europeo dell'Istruzione Superiore ed il resto del mondo
Per la riunione di Londra del 2007 è stato dato mandato all'EUA di preparare un rapporto sui principi fondamentali relativi agli studi di dottorato, mentre il Gruppo dei Séguiti presenterà i dati relativi alla mobilità e alla dimensione sociale degli studi nei paesi partecipanti.Al Gruppo dei Séguiti si richiede, inoltre, di continuare l'analisi dei progressi fatti nei vari paesi in relazione a cicli di studio, qualità e riconoscimento, con particolare attenzione a:
- l'applicazione dei criteri e delle linee guida proposte dall'ENQA
- la realizzazione degli schemi nazionali di riferimento per i titoli
- il rilascio ed il riconoscimento dei titoli congiunti, anche a livello di dottorato
- la creazione di percorsi di istruzione superiore flessibili, con procedure per il riconoscimento dell'apprendimento effettuato in altri contesti
Nell’ultima riunione ministeriale, tenuta a Leuven/Louvain – La – Neuve (2009), i temi principali sui quali si è concentrato il dibattito sono stati la mobilità di studenti e docenti, - l’obiettivo del 20% di laureati con esperienze di mobilità dovrà essere raggiunto nel 2020 -, l’apprendimento permanente, soprattutto nel legame con la ricerca e l’innovazione, la piena attuazione della riforma dei cicli a livello istituzionale e la centralità della dimensione sociale. Sia per quello che riguarda la mobilità che per quello che riguarda la dimensione sociale, particolare attenzione andrà riservata al miglioramento della raccolta di dati ed alla definizione di indicatori per il miglioramento dei risultati.
In occasione della riunione ministeriale, gli ospiti hanno organizzato il primo Bologna Policy Forum, un momento di confronto con i paesi terzi rispetto al Processo per evidenziare le priorità condivise ed individuare le aree di cooperazione, prima tra le quali l’assicurazione della qualità.
A Budapest e Vienna si è svolta, nel marzo 2010, la Conferenza ministeriale celebrativa dell'anniversario del processo di Bologna.
Per avere maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti si consiglia di consultare i siti
www.bolognaprocess.it
Quadri dei titoli di studio
Nel Comunicato di Berlino(2003) si è ritenuto che per raggiungere effettivamente l'obiettivo di titoli di agevole lettura e comparabilità fosse necessario andare oltre la mera indicazione delle denominazioni e delle quantità di crediti.
Si è chiesto pertanto agli Stati di elaborare un Quadro nazionale dei loro titoli di istruzione superiore (National Qualifications Framework - NQF), atto a descrivere ogni titolo in termini di carico di studio, di livello, di obiettivi formativi, di competenze, di profilo (la terminologia adottata utilizza in misura notevole le acquisizioni del progetto Tuning). Al contempo, si sarebbe provveduto a costruire un Quadro generale europeo (European Qualifications Framework - EQF), nel quale i Quadri nazionali sono destinati a collocarsi.
Su mandato del Gruppo di follow-up, una apposita commissione ha pertanto elaborato il documento "A Framework for Qualifications of the EHEA". Una prima versione del testo è stata discussa nel Seminario ufficiale di Bologna svoltosi a Copenaghen nel gennaio 2005; integrato dai contributi emersi nel Seminario stesso, il documento, nella sua versione finale è stato adottato dai Ministri nella riunione di Bergen e ha dato luogo (con un insieme di allegati) ad un volume dallo stesso titolo.
I Quadri nazionali dei titoli dovranno definire le caratteristiche di ognuno dei percorsi formativi adottati dal Paese per quanto concerne il ciclo breve di istruzione superiore, interno al primo ciclo o connesso con esso (si tratta di un percorso previsto dal Comunicato di Berlino come possibilità eventuale, per gli Stati che ne valutino l'utilità), il primo ciclo, il secondo ciclo, il terzo ciclo. Circa il numero di crediti che compongono i cicli stessi, sono fornite le seguenti indicazioni:
- 120 crediti per il ciclo breve
- 180-240 per il primo ciclo
- 90-120 per il secondo ciclo (di questi, almeno 60 "a livello di secondo ciclo")
mentre il terzo ciclo non deve essere necessariamente descritto in termini di crediti.
Un tassello fondamentale per i Quadri nazionali dei titoli è rappresentato dai cosiddetti “descrittori di Dublino” (così denominati dalla sede del Seminario che ha concluso la loro elaborazione). Questi descrittori generali di ciclo mirano a indicare, per ogni titolo appartenente ad un determinato ciclo, le competenze di chi lo acquisisce in termini di:
- conoscenze e comprensione
- capacità di applicare le conoscenze e la comprensione
- espressione di giudizi
- abilità nella comunicazione
- capacità di studio
I descrittori qualificano ciascuna delle cinque tipologie di competenze, separatamente, per il ciclo breve, per il primo ciclo, per il secondo ciclo, per il terzo ciclo (in quest'ultimo caso, per la natura del dottorato -nel quale è dominante il rapporto con le competenze di ricerca- le indicazioni non seguono esattamente le cinque tipologie). Ad una prima lettura, i descrittori possono apparire definizioni molto vaghe; in realtà, se si guarda ad essi come cornice nella quale dovrà essere collocato il quadro costituito dal singolo percorso formativo, con i suoi specifici contenuti disciplinari, ci si rende conto delle grandi potenzialità di questo schema come strumento per rendere "leggibili e comparabili" i percorsi stessi.
La costruzione del Quadro nazionale compete ai singoli Stati. Questi dovranno verificare la compatibilità di esso con il Quadro europeo e autocertificarla; il processo di autocertificazione coinvolgerà, peraltro, esperti internazionali. Quando la costruzione sarà completata, la precisa collocazione in esso di ogni titolo nazionale dovrà essere indicata nel Diploma Supplement relativo al titolo stesso
Il Comunicato di Bergen ha fatto proprie le linee sopra indicate.
Riconoscimento dei titoli di studio
La "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea", nota anche con la dizione sintetica di "Convenzione di Lisbona" è stata elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco - Regione Europa ed è stata approvata l'11 aprile 1997 dalla conferenza diplomatica ospitata dalla capitale portoghese.
I contenuti della Convenzione di Lisbona
La prima e la seconda sezione della Convenzione sono dedicate alla terminologia e alle autorità coinvolte nei processi di riconoscimento.
Si entra nel vivo con la terza sezione della Convenzione che fissa le quattro grandi regole alle quali devono attenersi i soggetti in campo (università, uffici di riconoscimento, singoli):
- la Convenzione stabilisce il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e vieta qualsiasi discriminazione di sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile;
- la seconda regola prevede che le procedure e i criteri impiegati per la valutazione dei titoli esteri e per il loro riconoscimento debbano essere "trasparenti, coerenti e affidabili"; l'autorità che riconosce il titolo estero deve dunque rendere noti i propri criteri di valutazione (trasparenza); tali criteri devono essere certi, non discrezionali e devono applicarsi senza sensibili differenze di comportamento tra un istituzione e l'altra (coerenza); i criteri di valutazione devono infine essere fondati su princìpi validi e condivisi nella comunità scientifica internazionale, e seguire codici di buona pratica (affidabilità);
- la terza regola prevede che la decisione di riconoscere un titolo estero debba essere adottata sulla base di adeguate informazioni.
- la quarta regola riguarda la durata del procedimento e la possibilità di interporre appello.
La quarta sezione della Convenzione di Lisbona regola il riconoscimento dei titoli esteri di scuola secondaria per l'accesso alle diverse forme di istruzione superiore presenti in un Paese. La prima norma - molto generale - ma certamente chiara è quella che prevede che se un titolo consente in un Paese di accedere a quel sistema di istruzione superiore, esso sarà accettato anche dagli altri Stati come titolo valido per l'accesso ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore. Tale norma è tuttavia temperata dalla possibilità di rifiutare l'accesso ad un titolo estero qualora sussistano sostanziali e comprovate differenze tra i requisiti generali di accesso nei due Paesi. E' il caso, ad esempio, di quei paesi nei quali la scolarità pre-universitaria ammonta complessivamente a dieci o undici anni.
La quinta sezione stabilisce il principio che i cicli e i periodi di studio effettuati all'estero siano riconosciuti dall'ateneo di provenienza. Tale principio è valido sia nel caso di studenti che si muovano nel quadro di programmi organizzati di mobilità sia nel caso di studenti free movers. Due condizioni facilitano il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero: l'esistenza di un accordo previo di collaborazione (learning agreement) tra i due atenei e il rilascio di un'adeguata certificazione. E' suggerito l'uso della strumentazione prevista dal sistema Ects (European Credit Transfer System).
La sesta sezione della Convenzione di Lisbona impegna i Paesi firmatari a riconoscersi reciprocamente i titoli accademici finali. Questa indicazione generale tiene conto delle differenze spesso profonde tra i diversi sistemi nazionali ed in particolare tra quei Paesi che assoggettano al diritto nazionale i sistemi d'istruzione e gli ordinamenti didattici, conferiscono valore legale ai propri titoli e ne elaborano un quadro di norme di protezione giuridica, e quei Paesi che adottano sistemi di accreditamento delle istituzioni, dei percorsi di studio e dei titoli, autogenerati dal corpo sociale. I principi fissati dalla Convenzione di Lisbona valgono dunque qualunque sia il modello ispiratore del sistema nazionale di riconoscimento dei titoli esteri (equipollenza, omologazione, nostrificazione, riconoscimento finalizzato, accettazione, accreditamento, ecc.).
Le ultime sezioni della Convenzione sono dedicate rispettivamente al riconoscimento dei titoli dei rifugiati, all'informazione sui sistemi e sui titoli e alle procedure di ratifica.
L'applicazione in Italia
La ratifica della Convenzione di Lisbona da parte italiana è avvenuta con la Legge 148 del 2002. L'Italia dispone così oggi di un primo quadro giuridico che prevede il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero sia nei Paesi dell'Unione Europea (attraverso i provvedimenti di recepimento delle Direttive comunitarie generali e settoriali in materia di libera circolazione dei professionisti) sia nei Paesi extra-UE (attraverso il regolamento di applicazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione). Fa da corollario al riconoscimento dei titoli professionali la possibilità di partecipare ai concorsi di accesso alla pubblica amministrazione anche con un titolo estero conseguito nell'Unione europea riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica.
A questo si affianca un secondo quadro giuridico - ispirato ai principi della Convenzione di Lisbona - che regola il riconoscimento accademico dei titoli esteri finalizzato alla continuazione degli studi. Nel nuovo quadro giuridico vengono progressivamente superati e abbandonati il concetto e la prassi dell'equipollenza. Ad essa si sostituisce una gamma di riconoscimenti "finalizzati", di concezione più moderna e coerente con le attuali tendenze in atto sul piano internazionale. La decisione di riconoscere un titolo estero per finalità accademiche è ricondotta con chiarezza alla competenza delle Università. La legge di ratifica della Convenzione di Lisbona - coerentemente con il nuovo quadro di autonomia delle università - si esprime infatti in questi termini: "la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia".
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