Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)
Informazioni generali
Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) è un sistema "basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio, preferibilmente espressi in termini di risultati dell’apprendimento e di competenze da acquisire. Il carico di lavoro include il tempo dedicato a tutte le attività di apprendimento" (ECTS Key Features, 2002).
ECTS User Guide 2009 (english)
L’ECTS è stato introdotto nel 1989 nell’ambito del programma Erasmus ed è l’unico sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa. L’ECTS è stato inizialmente concepito per il trasferimento dei crediti. Il sistema facilitava il riconoscimento di periodi di studio all’estero, aumentando così la qualità ed il volume della mobilità studentesca in Europa.
La Dichiarazione di Bologna (1999) ha posto l'adozione di un comune sistema di crediti - basato su ECTS - tra i primi obiettivi della convergenza dei sistemi nazionali europei, in vista della creazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. I comunicati di Praga (2001) e di Berlino (2003) hanno ulteriormente sottolineato l'esigenza di utilizzare un comune sistema di crediti non solo per la mobilità intraeuropea degli studenti e dei laureati (trasferimento dei crediti), ma anche per la costruzione dei curricula nazionali ed internazionali (accumulazione dei crediti) previsti nella nuova architettura europea a tre cicli.
Bologna Policy Forum Statement
Bologna Process Stocktaking Report 2009
Il credito ECTS nel sistema italiano AFAM
Il DPR 212/05 recita: "Il Credito Formativo Accademico (CFA) è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studi (art.1)". Per definizione, quindi, i crediti ECTS/CFA si basano sui tempi di apprendimento (piuttosto che di insegnamento) e sui risultati dell'apprendimento (piuttosto che sui contenuti dei piani di studio), intesi non solo come conoscenze ma anche come abilità.
In conformità al sistema europeo, il DPR 212/05 attribuisce ad ogni anno di studio a tempo pieno il valore convenzionale di 60 crediti. Inoltre, attribuisce a ciascun credito il valore di 25 ore di impegno dello studente, per un totale di 1500 ore annue. Il carico di lavoro di un programma di studio a tempo pieno in Europa equivale nella maggioranza dei casi a 1500-1800 ore all’anno ed in tali casi un credito rappresenta un carico di lavoro variante dalle 25 alle 30 ore.
ECTS prevede anche che i valori numerici in crediti attribuiti alle singole attività formative siano accompagnati da descrizioni delle conoscenze ed abilità da acquisire nei tempi di apprendimento indicati; descrizioni che gli atenei italiani stanno elaborando - insieme ad altre informazioni sui Corsi di Studio – per utilizzarle come Allegati al Diploma Supplement. In quanto sistema di accumulazione, il sistema di crediti italiano richiede l'accumulazione di 180 crediti per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello e di 120 crediti per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello, secondo le indicazioni dei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio.
Come previsto in ECTS, anche nel DPR 212/05 "i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico" (art. 6/4).
Per quanto riguarda il trasferimento dei crediti, il DPR 212/05 - in analogia ai principi europei - chiarisce che "il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico" (art. 6/5).
Nell'art. 6/7 dello stesso DPR 212/05 esiste anche un esplicito riferimento alla possibilità di riconoscere come CFA anche conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.
Il voto ECTS
La prestazione dello studente è documentata da un voto basato sul sistema nazionale. È buona pratica aggiungere un voto ECTS, in particolare nel caso di trasferimento di crediti. La scala di valutazione ECTS classifica i resultati degli studenti su basi statistiche. Per questo motivo, l’elaborazione di dati statistici sulle prestazioni degli studenti è un prerequisito per poter applicare il sistema di valutazione ECTS. I seguenti voti sono assegnati agli studenti che hanno superato l’esame:
A al migliore 10 %
B al successivo 25 %
C al successivo 30 %
D al successivo 25 %
E al successivo 10 %.
Viene fatta una distinzione fra i voti FX ed F che vengono usati per gli studenti che non hanno superato l’esame. FX significa: «respinto — occorre un limitato impegno supplementare per essere promosso» ed F significa: «respinto — occorre un considerevole impegno supplementare». L’inclusione dei giudizi negativi nel certificato degli esami sostenuti (Transcript of Records) è facoltativo.
Documenti chiave dell'ECTS
Il contratto di apprendimento (Learning Agreement) contiene l’elenco di corsi da seguire con i crediti ECTS che saranno ottenuti per ogni corso. Questo elenco deve essere concordato tra lo studente ed il docente responsabile dell’ateneo. Nel caso di trasferimento di crediti, il contratto di apprendimento deve essere concordato fra lo studente e le due istituzioni interessate prima della partenza dello stesso e deve essere aggiornato immediatamente qualora si verifichino dei cambiamenti.
Il certificato degli esami (Transcript of Records) documenta il profitto di uno studente riportando l’elenco dei corsi seguiti, i crediti ottenuti nonché i voti locali e possibilmente i voti ECTS attribuiti. In caso di trasferimento di crediti, il certificato degli esami deve essere rilasciato dall’ateneo di origine prima della partenza dei propri studenti in mobilità e dall’ateneo di accoglienza al termine del periodo di studio degli studenti ospiti.