Mancata proroga del CNAM
Si pubblica una lettera firmata dal Presidente e dai consiglieri del CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale) che segnala le gravi conseguenze per il settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica derivanti dalla mancata proroga del CNAM nella composizione attuale, in assenza di nuove procedure elettorali svolte in tempo utile.
Roma, 7 gennaio 2013
Al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Mario Monti
Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Francesco Profumo
Al Sottosegretario di Stato MIUR
Elena Ugolini
Al Capo di Gabinetto MIUR
Luigi Fiorentino
Al Capo Dipartimento Università, Ricerca AFAM
Raffaele Liberali
Al Direttore Generale AFAM
Giorgio Bruno Civello
Ai Presidenti delle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori delle Istituzioni AFAM
Ai Sindacati del Comparto AFAM
LL.SS.
Si intende richiamare l’attenzione dei destinatari in indirizzo sulle gravi conseguenze per il settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica derivanti dalla mancata proroga del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) nella composizione attuale in assenza di nuove procedure elettorali svolte in tempo utile.
La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (contenente la «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»), all'art. 3, comma 1, istituisce il CNAM, organo necessario per l'espressione di pareri e la formulazione di proposte relative al funzionamento delle istituzioni afferenti all’area dell’alta formazione artistica e musicale.[1]
La medesima legge fissa la composizione iniziale dell'organo (riguardante, come espressamente stabilito, la fase «di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM»), rinviando, al comma 4 dello stesso art. 3, ad apposito decreto ministeriale la definitiva determinazione della composizione, delle modalità di nomina e di elezione dei componenti e del funzionamento dell’organo, nonché l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN.[2]
In ottemperanza a tale rinvio, il D.M. 16 settembre 2005, n.
Va sottolineata inoltre che la motivazione data alla precedente proroga era legata proprio alla necessità di attendere il nuovo regolamento in itinere;[4] un iter che, va ricordato, era stato congelato dalla contemporanea presentazione del disegno di legge n. 4822 sulla Valorizzazione dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, che contemplava al suo interno specifiche procedure per il riordino dell’organo tecnico.
In questa sede preme, tuttavia, evidenziare che la normativa del D.M. in questione, riguardante le procedure elettorali necessarie per la nomina dei componenti dell’organo, impone al Ministro di indire, «con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM» le elezioni dell’organo, oltre che di determinare «le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto» (art. 10: Ordinanza elettorale).
Dalla normativa sin qui sinteticamente descritta, si evince chiaramente che la presenza e il funzionamento del CNAM — organo tecnico preposto alla supervisione dell’intera area dell’alta formazione artistica e musicale e coreutica — è una necessità ineludibile nel quadro della disciplina organica che le fonti normative, di rango primario e secondario, hanno inteso dettare nel campo della formazione artistica e musicale.
Non essendosi inoltre provveduto ad avviare nei tempi previsti dalla normativa — almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, dunque nei primi mesi del 2012 — alcuna procedura di rinnovo dell’organo, l’assenza di un’iniziativa diretta alla proroga legislativamente od amministrativamente disposta appare nondimeno come una grave mancanza destinata a produrre pesanti conseguenze sul sistema AFAM, già provato dalla lunga e non ancora conclusa fase di attuazione della Legge 508/99.
La mancata indizione delle elezioni nei tempi previsti dalla normativa vigente, unita alla mancata emanazione del nuovo regolamento per l’elezione dell’organo ed all’omissione della soluzione alternativa — consistente nella proroga dei componenti dell’organo tecnico — generano, infatti, una situazione di vacatio — destinata a protrarsi per almeno diversi mesi — nella gestione organizzata dell’intera area, impedendo, in particolare, la ridefinizione armonica delle aree di rappresentanza e paralizzando l'intera attività di valutazione ed accreditamento dell'offerta formativa delle istituzioni operanti nel settore, in considerazione anche dell’applicazione della nuova normativa in termini di ordinamenti didattici ed equipollenze tra titoli di studio universitari e AFAM sancita dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Letto, approvato e sottoscritto:
Giuseppe Furlanis (Presidente CNAM)
Giuseppe Gaeta (vice Presidente CNAM)
Daniele Ficola (componente)
Federica Spera (componente)
Emanuele Beschi (componente)
Ernesto Pulignano (componente)
Giuseppe Losco (componente)
Paolo Gasparin (componente)
Laura Restuccia (componente)
Paolo Damiani (componente)
Nicola Luisi (componente)
Barbara Vannucchi (componente)
Dario Guardalben (componente)
Francesco Andreatta (componente)
Raffaella Pulejo (componente)
Giulia Carpaneto (componente)
Bruno Bertone (componente)
Costantino De Finis (componente)
Carmelo Giudice (componente)
Guglielmo Longobardo (componente)
Fulvio Maffia (componente)
Fabio Mongelli (componente)
Maria Rinaldi (componente)
Maria Enrica Palmieri (componente)
Alfonsino Pisicchio (componente)
Mario Tomasello (componente)
Saverio Vizziello (componente)
[1] L’art. 3, comma 1, prevede in particolare: È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui regolamenti didattici degli istituti; c) sul reclutamento del personale docente; d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
[2] In particolare, la norma stabilisce che «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: la composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM; c) il funzionamento del CNAM; d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
[3] Art. 5, comma 1: Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee. In prima applicazione, tali aree omogenee sono determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.
[4] Con il comma 2, dell’articolo 14, viene prorogato, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale, già oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. La proroga di un ulteriore anno si rende necessaria al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell’alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell’organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. Al riguardo si segnala che nel 2009, con l’art. 7, comma 4, del decreto-legge. 30 dicembre 2009, n. 194, (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) era stata già recepita l’opportunità di prevedere una proroga dell’attuale CNAM per superare il periodo di transizione connesso all’entrata in vigore del riordinamento complessivo del sistema Afam, e in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari, con il conseguente reinquadramento del personale docente in servizio. Il regolamento recante tali modifiche sarà approvato entro il 2012, sicché ancora sussistono i motivi della proroga.